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Art. 229 — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Art. 229 — Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge [ 212, 215, 219, 221, 224, 225, 230, 233, 234, 669, 692, 701, 713 ], la libertà vigilata può essere ordinata:

  1. 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
  2. 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [ 49, 115 ].
  1. 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
  2. 2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato [ 49, 115 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3976/1988

La libertà vigilata facoltativa può essere ordinata dal giudice, ai sensi dell’art. 229 n. 1 c.p., in correlazione al giudizio di pericolosità e indipendentemente da qualsiasi contestazione delle circostanze che possono importare la applicazione delle misure di sicurezza, quando la condanna superi un anno di reclusione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa contestazione della pericolosità sociale).

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Cass. pen. n. 11089/1987

I presupposti per l’applicazione della misura della libertà vigilata ai sensi dell’art. 229, n. 2, c.p. sono: sussistenza obiettiva di un cosiddetto quasi reato; volontarietà del comportamento; sussistenza della pericolosità, da accertarsi in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p.

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Cass. pen. n. 2794/1986

Nel caso in cui il procuratore della Repubblica, essendosi iniziata l’azione penale, intenda richiedere l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex artt. 115 e 229, n. 2, c.p. è tenuto a rivolgere la domanda al giudice competente a conoscere del reato contenuto e non già al giudice di sorveglianza. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra il giudice istruttore ed il giudice di sorveglianza).

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