16 Mar Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da dieci euro a duecentocinquantotto euro.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.
[ La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire quattromila a ottantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
- 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
- 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo ].
- 1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorità;
- 2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12337/1978
La ratio dell’incriminazione prevista dall’art. 669 del c.p. va ravvisata nell’esigenza di esercitare un controllo efficace non soltanto sulle persone che materialmente esercitano il mestiere per il quale la legge richiede la previa iscrizione in appositi registri, ma anche su quelle che si presentano al pubblico come capaci di esercitarlo, ed appaiono presuntivamente dotate dei relativi requisiti tecnici, che altrimenti l’autorità potrebbe non aver mai la possibilità di sottoporre a verifica.
Cass. pen. n. 10112/1974
L’art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.
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