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Art. 669 bis — Esercizio molesto dell’accattonaggio

Art. 669 bis — Esercizio molesto dell’accattonaggio

lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti , o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.

Alla stessa sanzione amministrativa soggiace:

  1. 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  2. 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone [ 2052 ].
  1. 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  2. 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone [ 2052 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34813/2010

In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

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Cass. pen. n. 47141/2007

In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l’animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell’imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l’animale era facilmente scappato per un’apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)

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Cass. pen. n. 7032/1999

In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all’art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell’animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri né che questi, assunta tale relazione di fatto con l’animale, a tanto fosse idoneo e capace.

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Cass. civ. n. 1840/1990

I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui all’art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).

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Cass. pen. n. 5845/1988

Al fine di escludere l’elemento di colpa, di cui all’art. 672, primo comma, c.p., rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l’animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei. (Nella specie è stato precisato, altresì, che vertendosi in materia penale, è inconferente il richiamo all’art. 2052 c.c., in quanto non bisogna stabilire se l’imputato ha fornito la prova liberatoria richiesta da detta norma per vincere la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ma soltanto accertare se sussiste o no il predetto elemento di colpa).

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