14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10112 del 20 dicembre 1974
Testo massima n. 1
L’art. 669 c.p. non richiede che la vendita ambulante debba svolgersi in area pubblica, in quanto, ai sensi della citata disposizione, come pure della L. 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento emanato con D.M. 14 gennaio 1972, per vendita ambulante si deve intendere quella esercitata qui e là, indifferentemente a domicilio dei compratori o in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, con esclusione di quella che si svolge su area pubblica con impianti fissati permanentemente al suolo, perché in questo caso essa riveste le caratteristiche di commercio a licenza fissa. Va pertanto ritenuta vendita ambulante quella esercitata girovagando per i pubblici esercizi.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]