14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3976 del 28 marzo 1988
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in Massimario
Testo massima n. 1
La libertà vigilata facoltativa può essere ordinata dal giudice, ai sensi dell’art. 229 n. 1 c.p., in correlazione al giudizio di pericolosità e indipendentemente da qualsiasi contestazione delle circostanze che possono importare la applicazione delle misure di sicurezza, quando la condanna superi un anno di reclusione. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato aveva dedotto la nullità della sentenza per omessa contestazione della pericolosità sociale ].
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