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Art. 224 — Minore non imputabile

Art. 224 — Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [ 228232 ].

Se, per il delitto, la legge stabilisce [ la pena di morte o ] l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore [ 43 ] nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98 [ 227 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Corte cost. n. 1/1971

È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l’art. 3 Cost. — l’art. 224 comma secondo c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14 il ricovero, per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in modo identico e la prescrizione di pericolosità, basata sull’id quod plerumque accidit, non ha fondamento rispetto al minore di anni 14 per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l’eccezione, sicché la obbligatorietà ed automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l’applicabilità del comma al minore fra i quattordici e i diciotto anni riconosciuto non imputabile. Non è fondata – in riferimento agli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 (protezione dell’infanzia e della gioventù) Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 224 comma secondo c.p. L’art. 27 Cost., attiene soltanto alle pene e non riguarda le misure di sicurezza. Ed i centri di rieducazione per minorenni, fra cui sono da annoverare i riformatori giudiziari, sono stati istituiti proprio per sostituire lo Stato alla famiglia nella funzione educativa mentre l’inidoneità dei centri stessi allo scopo riguarda la concreta organizzazione degli stessi, ad opera della pubblica amministrazione postulando, in ultima analisi, l’intervento del legislatore.

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