16 Mar Art. 225 — Minore imputabile
Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [ 98 ], il giudice può ordinare che, dopo l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [ 228–232 ], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell’articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l’esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilità [ 227 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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