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Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali

Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi [ 472 2 ] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

[ Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13527/1980

Per la punibilità del reato previsto dall’art. 692 c.p. (detenzione di misure e pesi illegali) è sufficiente la colpa.

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Cass. pen. n. 42/1974

L’obbligo di sottoporre a verificazione periodica i pesi e le misure stabilito dall’art. 12 del T.U. 23 agosto 1890, n. 7088, riguarda tutti coloro che risultano iscritti nello stato degli utenti formato dalla giunta comunale a norma dell’art. 18 dello stesso testo unico. Infatti, poiché contro tale stato è ammesso ricorso nei modi stabiliti dal regolamento, l’iscrizione nell’elenco degli utenti, compilato e pubblicato a norma di legge, ha valore di presunzione legale del possesso di strumenti metrici da parte dell’iscritto, indipendentemente dall’uso degli strumenti stessi. Di conseguenza, sino a quando la persona iscritta non abbia ottenuto l’annullamento dell’iscrizione nello stato degli utenti, tale iscrizione ha carattere vincolante per l’autorità giudiziaria alla quale è precluso il potere di indagare sulla sussistenza delle condizioni che legittimano l’iscrizione stessa, in quanto tale indagine si tradurrebbe in un inammissibile controllo nel merito di un atto amministrativo.

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