Art. 691 – Codice penale – Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio [35].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 27896/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 691 cod. pen., per "manifesta ubriachezza" deve intendersi uno stato di ebbrezza facilmente percepibile da chiunque in base a segni o comportamenti esteriori, quali la presenza di alito fortemente alcolico, di un'andatura barcollante e di una pronuncia incerta e balbettante.

Cass. pen. n. 4320/2013

Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigo bar (servendosi da sé, cosiddetto self service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti.