Art. 212 – Codice penale – Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.
Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva [215] è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario , ovvero in una casa di cura e di custodia.
Quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.
Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva [215] o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune , cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva [215], il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva [215] qualora la persona risulti pericolosa [203].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 37034/2019
La misura della custodia cautelare in carcere - anche nella forma degli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 5, cod. proc. pen. - non comporta la sospensione dell'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. (Fattispecie relativa ad istanza di "trasferimento agli arresti domiciliari", applicati in relazione ad altro procedimento durante la sottoposizione alla misura di sicurezza della casa di lavoro, riqualificata dal magistrato di sorveglianza quale richiesta di sospensione della misura di sicurezza).
Cass. pen. n. 49349/2009
Lo stato di tossicodipendenza non può indurre, di per sé, la sospensione di una misura di sicurezza personale, quantunque detentiva (nella specie, colonia agricola).
Cass. pen. n. 3034/1980
Quando la persona condannata a pena detentiva deve essere, subito dopo l'espiazione della medesima, sottoposta a misura di sicurezza detentiva, legittimamente se ne può disporre l'ammissione al regime di semilibertà in alternativa all'internamento prima che questo abbia inizio.