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Art. 203 — Pericolosità sociale

Art. 203 — Pericolosità sociale

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40808/2010

Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell’imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall’art. 133 c.p.. (Nella specie è stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).

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Cass. pen. n. 24725/2008

La pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 c.p.

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Cass. pen. n. 9847/2007

In materia di misure di sicurezza personale, il giudice, nell’effettuare la prognosi di pericolosità sociale sotto il profilo penale, non può limitarsi a far proprio il giudizio espresso nella relazione criminologica, ma deve verificare se sussistono o meno le condizioni che individuano una persistenza della personalità dell’imputato a commettere in futuro altri reati, basandosi sull’esame della personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sui fatti gravi commessi. (Fattispecie in cui la perizia psichiatrica aveva escluso la pericolosità sociale rilevando che, essendo il detenuto ricoverato in una struttura sanitaria protetta, non vi era pericolo che commettesse altri reati, e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto tale giudizio non idoneo ad escludere la pericolosità sociale sotto il profilo penale, non essendovi alcuna garanzia che, al di fuori della struttura penitenziaria, il soggetto fosse in grado di astenersi dal commettere altri reati).

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Cass. pen. n. 24009/2003

Al fine di accertare l’attuale pericolosità sociale del soggetto, nel momento in cui deve essere applicata in concreto una misura di sicurezza, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della pena, quale risultante ad esempio dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali.

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Cass. pen. n. 1313/2003

In materia di misure di sicurezza personale, ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non può prendere in considerazione le sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma deve procedere alla verifica di tutte le circostanze di cui all’art. 133 c.p., prima fra tutte la gravità del reato commesso e deve approdare ad un giudizio globale di pericolosità non limitata ad alcuni tipi di reati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione relativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato assolto per vizio di mente dal reato di ricettazione di cassette musicali prive del contrassegno Siae, in quanto il giudice di appello si era limitato a riportare il giudizio del perito, concludente per una pericolosità limitata a reati della stessa specie di quello commesso, senza prendere in considerazione gli altri parametri indicati dalla legge).

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Cass. pen. n. 27656/2001

In tema di misure di sicurezza, per l’applicazione della libertà vigilata conseguente a condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, non è necessario – coerentemente con la presunzione posta dal comma terzo dell’art. 275 c.p.p. con riferimento alle misure cautelari – che il giudice compia in concreto alcun accertamento in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato.

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Cass. pen. n. 3811/1997

In tema di misure di prevenzione lo stato di detenzione, anche se prolungato nel tempo, non è elemento idoneo ad escludere la pericolosità sociale, in quanto la rescissione dei legami con la associazione di appartenenza non è conseguenza diretta dell’allontanamento fisico dai luoghi ove l’attività dell’associazione si esplica.

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Cass. pen. n. 8996/1996

Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale — stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell’art. 133 c.p. — non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall’art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito. (Fattispecie in tema di assoluzione per infermità totale di mente, accompagnata da valutazione di pericolosità sociale con conseguente applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).

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Cass. pen. n. 5179/1993

La pericolosità sociale, al cui concreto accertamento è subordinata l’applicazione della misura di sicurezza, va desunta ai sensi degli artt. 133 e 203 c.p., dovendosi ai predetti fini considerare soprattutto il reato o i reati nella loro obiettività e in ogni loro elemento principale ed accessorio. (Nella fattispecie, disattendendo la perizia di ufficio e senza disporre una nuova indagine psichiatrica, è stato formulato un giudizio di pericolosità sociale dell’imputata, per la probabile reiterazione di episodi criminosi, aderente alla personalità della stessa e alle caratteristiche della malattia mentale sofferta).

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Cass. pen. n. 2356/1992

La pericolosità sociale, ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza, può desumersi anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi, dai quali sia possibile far discendere, sul piano congetturale, la formulazione del giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione di reati. Fra gli indizi anzidetti può legittimamente ricomprendersi anche la abituale frequentazione, da parte di soggetto già condannato per gravi reati, di persone facenti parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie trattavasi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata).

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Cass. pen. n. 9572/1990

La pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi un’attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il genus e la pericolosità la specie, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale ma non con quella etico-retributiva della medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, resta escluso dall’accertata pericolosità sociale. (Nella specie l’imputato minore era stato ritenuto pericoloso e gli era stato applicato il riformatorio giudiziario e contemporaneamente era stata disposta la sospensione condizionale della pena).

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Cass. pen. n. 686/1990

L’art. 203 c.p., nella parte in cui enuncia il principio che agli effetti della legge penale è persona socialmente pericolosa quella, anche se non imputabile o non punibile, che abbia commesso un fatto dalla legge preveduto come reato, è una norma a carattere programmatico, poiché il codice penale vigente non prevede alcuna misura di sicurezza nei confronti delle persone prosciolte perché non punibili, qualunque sia la causa di non punibilità, generale o speciale, posta a fondamento della sentenza di proscioglimento (nella specie la causa di non punibilità che veniva in rilievo era la desistenza volontaria).

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Cass. pen. n. 6788/1990

Nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dello straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, non è applicabile la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 81, L. 22 dicembre 1975, n. 685. Infatti, poiché l’art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663 ha abrogato l’art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta), disponendo altresì che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accostamento della pericolosità sociale dell’autore del fatto, ne consegue che, riconosciuta la sospensione condizionale della pena, nella quale è sempre implicito un giudizio prognosticamente favorevole sulla personalità dell’imputato, si è esclusa la probabilità che lo stesso commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato e, quindi, la sua pericolosità sociale (art. 203 c.p.), senza il cui accertamento è illegittima l’applicazione di una qualsiasi misura di sicurezza.

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