16 Mar Art. 233 — Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [ 241–313 ] o contro l’ordine pubblico [ 414–421 ], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [ 8 ] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice [ c.p.p. 283 ].
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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