16 Mar Art. 421 — Pubblica intimidazione
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo V – Dei delitti contro l’ordine pubblico
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [ 422–437 ], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [ 419 ], in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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