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Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione

Art. 161 — Effetti della sospensione e della interruzione

L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34896/2007

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili.

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Cass. pen. n. 38078/2005

In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l’estensione dell’effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l’art. 161 comma secondo c.p. dispone che l’effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede «congiuntamente», in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata).

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Cass. pen. n. 5551/1982

La regola secondo cui l’interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.), si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l’imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell’art. 110 c.p., ma è sufficiente l’imputazione per lo stesso reato. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo in quanto denotano la persistenza nello Stato di un interesse punitivo. Pertanto, la prescrizione del reato è interrotta dall’atto processualmente nullo nei confronti di uno solo degli autori dello stesso reato, purché l’atto esprima la volontà di perseguire l’illecito attraverso una manifestazione del legittimo rappresentante dell’autorità statale. Gli atti interruttivi hanno effetto nei confronti di chi (per lo stesso reato) ha assunto la qualità d’imputato dopo il decorso del normale termine di prescrizione. Con l’espressione «hanno commesso il reato» di cui all’art. 161 comma primo, c.p., la legge non intende riferirsi esclusivamente all’ipotesi della compartecipazione criminosa prevista dall’art. 110 c.p., bensì considera sufficiente l’imputazione per lo stesso reato.

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