Art. 161 bis – Codice penale – Cessazione del corso della prescrizione
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena > Capo I - Della estinzione del reato
Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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