17 Mar Articolo 829 Codice di procedura civile — Casi di nullità
L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti :
- 1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell’articolo 823;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicatotra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
- 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
- 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E’ ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.
L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:
- 1) nelle controversie previste dall’articolo 409;
- 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato .
Nelle controversie previste dall’articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.
- 1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato, ferma la disposizione dell’articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell’articolo 823;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicatotra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
- 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
- 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
- 1) nelle controversie previste dall’articolo 409;
- 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 12321/2018
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Cass. civ. n. 21215/2014
Qualora il lodo abbia pronunciato su una controversia in nessun modo riconducibile al compromesso o all’oggetto della clausola compromissoria viene meno la stessa investitura degli arbitri, sicchè è configurabile il vizio di cui all’art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modificazioni introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), secondo cui il lodo è nullo non solo nell’ipotesi di sua inesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoria arbitrale, e tale vizio è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferire ad arbitri la risoluzione di talune controversie attraverso l’interpretazione delle espressioni in cui si coagula il consenso negoziale.
Cass. civ. n. 21100/2014
La positiva verifica dei poteri degli arbitri postula l’identità tra le parti del giudizio e quelle che hanno stipulato il contratto e la clausola compromissoria, sicché l’accertamento della “legitimatio ad causam” di queste ultime coinvolge la stessa “potestas iudicandi” dei primi, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile d’ufficio nel giudizio d’impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua deduzione nel procedimento arbitrale, quando derivi da nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Cass. civ. n. 131/2014
In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all’art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, (“ratione temporis” applicabile), si riferisce all’ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all’art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell’autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.
Cass. civ. n. 23544/2013
L’inammissibilità dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Cass. civ. n. 17097/2013
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo; non è, invece, preclusa l’impugnazione del lodo per nullità con riguardo all’errore di diritto (nella specie, circa la qualificazione di un disciplinare come contratto c.d. quadro) concernente l’esistenza e gli effetti di un contratto per prestazioni professionali per le quali si nega il pagamento.
Cass. civ. n. 16755/2013
Gli arbitri autorizzati a pronunciare secondo equità sono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano i più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa, ai sensi dell’art. 829, comma secondo, ultima parte, c.p.c., l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per “errores in iudicando”, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, l’art. 829, n. 5, c.p.c. richiama l’art. 823, n. 5, dello stesso codice, il quale, nel disporre che il lodo deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi, non distingue tra lodo pronunciato secondo diritto e quello pronunciato secondo equità; ne consegue che anche quest’ultimo può essere impugnato per la mancata esposizione sommaria dei motivi, ossia per totale carenza di motivazione o per una motivazione che non consenta di comprendere la “ratio” della decisione e di apprezzare se l’iter logico seguito dagli arbitri, per addivenire alla soluzione adottata, sia percepibile e coerente.
Cass. civ. n. 10729/2013
Il difetto di “potestas indicandi” del collegio arbitrale, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale, soltanto qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Cass. civ. n. 10599/2013
In tema di arbitrato rituale, l’instaurazione del procedimento arbitrale dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dalle parti integra un vizio di incompetenza degli arbitri, in quanto detta scadenza implica il venir meno del loro potere decisionale ed il risorgere della competenza del giudice ordinario, al fine per assicurare il rispetto della volontà, manifestata dalle parti attraverso la fissazione di un termine, di circoscrivere temporalmente la facoltà di sollecitare l’intervento arbitrale; invece, la scadenza del termine per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti non determina automaticamente la competenza del giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all’operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte, onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere.
Cass. civ. n. 7282/2013
In materia di arbitrato, l’art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che “ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso”, si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il “thema decidendum” ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la “potestas iudicandi” sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il “thema decidendum” è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.
Cass. civ. n. 6208/2013
In tema di lodo arbitrale, l’accertamento della “legitimatio ad causam” delle parti coinvolge la stessa “potestas judicandi” degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell’art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell’ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
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