14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7282 del 22 marzo 2013
Testo massima n. 1
In materia di arbitrato, l’art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che “ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso”, si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il “thema decidendum” ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la “potestas iudicandi” sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il “thema decidendum” è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende [ salvo eventuali ben precisi limiti legali ] a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.
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