Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7282 del 22 marzo 2013

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7282 del 22 marzo 2013

Testo massima n. 1

In materia di arbitrato, l’art. 829, n. 4, cod. proc. civ., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che “ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso”, si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il “thema decidendum” ad essi sottoposto e non oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la “potestas iudicandi” sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il “thema decidendum” è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende [ salvo eventuali ben precisi limiti legali ] a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze