14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6208 del 13 marzo 2013
Testo massima n. 1
In tema di lodo arbitrale, l’accertamento della “legitimatio ad causam” delle parti coinvolge la stessa “potestas judicandi” degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell’art. 829 cod. proc. civ. [ nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ], è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell’ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
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