17 Mar Articolo 817 Codice di procedura civile — Eccezione d’incompetenza
Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione d’arbitrato, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4156/2006
Qualora sia stata instaurata una procedura di arbitrato irrituale (con l’effetto che non trova applicazione l’impugnativa di nullità ex art. 829 c.p.c. che al n. 4 del primo comma richiama l’art. 817 c.p.c., in tal senso implicando che il suo presupposto è pur sempre quello di una procedura di arbitrato rituale) ovvero se una delle parti contesti in radice che la lite sia devoluta ad arbitri e, quindi, rifiuti di parteciparvi, non opera l’art. 817 c.p.c. e, perciò, quest’ultima parte non subisce la preclusione posta da tale ultima disposizione, con la conseguenza che può adire il giudice ordinario perché accerti che il lodo, comunque emesso pur in mancanza di clausola compromissoria, sia inefficace o inesistente nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha rigettato il ricorso e confermato l’impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta — al fine dell’esclusione dell’applicabilità dell’art. 817 c.p.c. — la sussistenza di entrambe le condizioni autonomamente sufficienti e risolutive riconducibili alla deduzione della parte ricorrente riguardante la radicale negazione della clausola compromissoria e il carattere comunque irrituale della procedura arbitrale instaurabile a seguito della contestata clausola compromissoria).
Cass. civ. n. 8563/1993
Con riguardo al giudizio dinnanzi ad arbitri, ogni questione concernente la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria, trovando la propria specifica disciplina nell’art. 817 c.p.c., deve essere proposta «nel corso del procedimento arbitrale», con la conseguenza che in forza di tale disposizione, fatta salva dal successivo art. 829, n. 4, c.p.c., la mancata tempestiva proposizione dell’eccezione preclude alla parte interessata il diritto di impugnare per nullità sotto tale profilo la pronuncia arbitrale. A tal fine anche l’eccezione di incompetenza proposta in sede di comparsa conclusionale deve ritenersi formulata nei limiti temporali consentiti dall’art. 817 c.p.c., quando le parti siano state poste in grado, con l’assegnazione di termini articolati per lo scambio delle memorie conclusionali e per il deposito di memorie di replica, di controdedurre in ordine alla contestata competenza arbitrale.
Cass. civ. n. 12208/1992
In sede di impugnazione del lodo ex art. 828 c.p.c., la parte, che nel corso del procedimento arbitrale abbia rinunciato all’eccezione di incompetenza degli arbitri, prima formulata sotto il profilo che le questioni dedotte dall’altra parte esorbitavano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non può dedurre detta incompetenza quale motivo di nullità, in quanto l’eccezione di cui all’art. 817 c.p.c. ha natura relativa, per la cui la rinunzia ad essa è vincolante.
[adrotate group=”15″]