Art. 816 septies – Codice di procedura civile – Anticipazione delle spese

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22005/2024

Ove gli arbitri abbiano ritenuto, anche implicitamente, la natura rituale dell'arbitrato, avendo provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell'impugnazione dell'arbitrato irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale

Cass. civ. n. 17956/2015

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 816 septies c.p.c., secondo cui gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, pur dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non è ricollegabile ad una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" usato dal legislatore - una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese, la cui indicazione non può comprendere anche gli onorari, non essendo consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso.