Art. 821 – Codice di procedura civile – Rilevanza del decorso del termine
Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri [823 n. 6], non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [829 n. 6].
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 27364/2020
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018).
Cass. civ. n. 889/2012
Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere. (Rigetta, App. Roma, 11/10/2005).
Cass. civ. n. 24562/2011
In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l'adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l'emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.
Cass. civ. n. 6069/2004
L'art. 829, numero 6, c.p.c. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall'art. 820 c.p.c., ma fa salvo il disposto dell'art. 821 c.p.c., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Cass. civ. n. 7863/1997
In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c., si deve avere riguardo — al fine di stabilire se la notificazione di volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione — al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.
Cass. civ. n. 5771/1984
Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina o nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato dalle parti (art. 820 c.p.c.), la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell'art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un'eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli atti depositati dinanzi agli arbitri.