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Articolo 821 Codice di procedura civile — Rilevanza del decorso del termine

Articolo 821 Codice di procedura civile — Rilevanza del decorso del termine

Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri [ 823 n. 6 ], non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza [ 829 n. 6 ].

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6069/2004

L’art. 829, numero 6, c.p.c. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall’art. 820 c.p.c., ma fa salvo il disposto dell’art. 821 c.p.c., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

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Cass. civ. n. 7863/1997

In caso di omessa pronunzia degli arbitri nel termine stabilito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c., si deve avere riguardo — al fine di stabilire se la notificazione di volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta prima della decisione — al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo della deliberazione da parte della maggioranza degli arbitri.

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Cass. civ. n. 5771/1984

Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall’accettazione della nomina o nell’eventuale diverso termine all’uopo fissato dalle parti (art. 820 c.p.c.), la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell’art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un’eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli atti depositati dinanzi agli arbitri.

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