17 Mar Articolo 822 Codice di procedura civile — Norme per la deliberazione
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6909/2015
L’arbitrato irrituale non si configura come un giudizio necessario di equità nemmeno in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a seguito della quale trova applicazione l’art. 822 cod. proc. civ., ben potendo attribuirsi agli arbitri il vincolo a quantificare le spettanze delle parti “iuxta alligata et probata”.
Cass. civ. n. 1183/2006
L’inammissibilita dell’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell’art 829, secondo comma, c.p.c. nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l’arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Cass. civ. n. 15150/2003
Il principio di buona fede contrattuale, sancito dall’art. 1375 c.c., ha la portata di ampliare (ovvero di restringere) gli obblighi letteralmente assunti con il contratto nei casi, e nella misura in cui, farli valere nel loro tenore letterale contrasterebbe con detto principio, il quale opera essenzialmente come un criterio di reciprocità che deve essere osservato vicendevolmente dalle parti del rapporto obbligatorio.
Nell’interpretazione del contratto, il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé «chiare» e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un’espressione
prima facie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.
Cass. civ. n. 6933/2003
Gli arbitri, autorizzati a pronunciare secondo equità ai sensi dell’art. 822 c.p.c., ben possono decidere secondo diritto allorché essi ritengano che diritto ed equità coincidano, senza che sia per essi necessario affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente. L’esistenza di un vizio riconducibile alla violazione dei limiti del compromesso nell’arbitrato rituale può configurarsi quando gli arbitri neghino a priori l’esercizio di poteri equitativi, pur se conferiti, o se, pur riscontrando ed evidenziando una difformità tra il giudizio di equità e quello di diritto, pronuncino poi secondo diritto.
Ove gli arbitri siano autorizzati a pronunciare secondo equità, non può trovare ingresso come motivo di impugnazione del lodo l’error in iudicando. (Nella specie il ricorrente, pur affermando di avere impugnato il lodo assumendo il superamento dei limiti del compromesso, in realtà si era doluto della violazione del principio di diritto che vieta l’ingiustificato arricchimento e di quello che impone di comportarsi, nell’esecuzione del contratto, secondo correttezza e buona fede).
Cass. civ. n. 995/2003
Nel lodo pronunciato secondo equità, la questione relativa alla carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, avendo natura di merito deducibile in sede di giudizio arbitrale, non è deducibile come motivo di impugnazione per nullità se non prospettata dinanzi agli arbitri.
Cass. civ. n. 8937/2000
Non sussiste contrapposizione tra diritto ed equità, atteso che il giudizio di equità richiede pur sempre il riferimento ad una fattispecie normativa e la comparazione tra norma di legge ed eventuale criterio equitativo prescelto, il quale può operare ove sia obbiettivamente giustificata una disparità di trattamento rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione delle norme di diritto. È, pertanto, potere degli arbitri chiamati al giudizio secondo equità applicare il diritto ogni volta in cui essi ne ravvisino la coincidenza con l’equità, ed il loro apprezzamento al riguardo si sottrae ad ogni censura, poiché un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi.
Cass. civ. n. 4330/1994
La disposizione dell’art. 2231 c.c. — secondo cui «quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionata alla iscrizione in un albo od elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione» — avendo carattere cogente ed inderogabile, deve essere applicata anche negli arbitrati di equità, giacché gli arbitri, se pure debbono giudicare in conformità di questa e non dello stretto diritto, nondimeno hanno il dovere di osservare le norme di ordine pubblico, e cioè quelle dettate in vista d’interessi generali, non derogabili dalla volontà delle parti.
Cass. civ. n. 10321/1992
Qualora il compromesso affidi agli arbitri rituali il compito di decidere secondo equità è nel potere dei medesimi applicare il diritto ogni volta in cui ravvisino la sua coincidenza con l’equità, senza che ciò comporti vizio di eccesso di potere nel caso in cui non siano state enunciate le specifiche ragioni di siffatta, ritenuta coincidenza, oggetto di un apprezzamento che si sottrae ad ogni censura, in quanto un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi.
Cass. civ. n. 5637/1984
Quando gli arbitri sono stati autorizzati a pronunciare secondo equità, essi sono svincolati, nella formazione del loro giudizio ai fini della decisione della controversia, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di far ricorso a criteri, principi e valutazioni di prudenza e di opportunità, che risultino i più adatti e i più equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, e ciò necessariamente importa, ai sensi dell’art. 829, comma secondo, ultima parte, c.p.c., che sia preclusa l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o in generale per errores in iudicando. Il lodo, tuttavia, resta pur sempre impugnabile per i vizi in procedendo indicati nel primo comma dell’art. 829 c.p.c., ed inoltre la pronuncia secondo equità non implica assoluta libertà ed arbitrio, anche gli arbitri di equità essendo tenuti in ogni caso ad osservare le norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate in vista di interessi generali, e come tali non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
[adrotate group=”15″]