Cass. civ. n. 995 del 23 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Nel lodo pronunciato secondo equità, la questione relativa alla carenza di legittimazione e di titolarità del rapporto controverso, avendo natura di merito deducibile in sede di giudizio arbitrale, non è deducibile come motivo di impugnazione per nullità se non prospettata dinanzi agli arbitri.