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Articolo 820 Codice di procedura civile — Termini per la decisione

Articolo 820 Codice di procedura civile — Termini per la decisione

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina.

In ogni caso il termine puo’ essere prorogato:

  1. a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
  2. b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l’istanza puo’ essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza .

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell’ambito di ciascuno di essi:

  1. a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
  2. b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
  3. c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  4. d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni .
  1. a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
  2. b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l’istanza puo’ essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza .
  1. a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
  2. b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio;
  3. c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
  4. d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l’arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18607/2014

In tema di arbitrato, la proroga del termine per la pronuncia del lodo arbitrale, a norma dell’art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. – nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può essere ravvisata implicitamente nella concessione, ad opera degli arbitri, di un termine per memorie istruttorie su richiesta di una delle parti, ma postula l’effettiva ammissione di mezzi di prova, consentendosi altrimenti una proroga tacita del termine per la decisione senza il consenso di entrambi i contendenti, con inammissibile alterazione del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 24562/2011

In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l’adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l’emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato.

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Cass. civ. n. 4823/2009

In tema di arbitrato, la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo è interrotto, ai sensi dell’art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006), dal momento in cui si determina la necessità della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina, che, al contrario, costituisce il nuovo “dies a quo” per il decorso del termine predetto.

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Cass. civ. n. 24866/2008

In tema di arbitrato, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non è applicabile al termine per la pronuncia del lodo previsto dall’art. 820 cod. proc. civ. (centottanta giorni, secondo il primo comma della norma nella versione anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile nella specie “ratione temporis”), essendo detta sospensione, quale istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo, mentre l’arbitrato, sia rituale che irrituale, costituisce espressione di autonomia negoziale e rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre dei diritti soggettivi rinunciando alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria.

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Cass. civ. n. 6069/2004

Ai sensi dell’art. 820, quarto comma, c.p.c., il consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri, risultante da atto scritto, deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale.

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Cass. civ. n. 10910/2003

Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di cui all’art. 820 c.p.c., incombe sulla parte interessata l’onere di notificare agli arbitri, dopo la scadenza del termine e prima della pronuncia del lodo, la propria intenzione di far valere la decadenza di cui al citato art. 820, fermo, comunque, il principio di carattere generale, che la parte può sempre attribuire tale facoltà ad un proprio rappresentante, quale il difensore, purché conferisca allo stesso procura speciale.

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Cass. civ. n. 4992/2000

Gli arbitri ai quali le parti hanno assegnato un primo termine per statuire su alcuni capi della domanda, ed un secondo termine per definire la controversia, non possono prorogare quest’ultimo invocando l’art. 820, secondo comma, c.p.c. perché tale norma presuppone che entro l’unico termine stabilito dalle parti il mandato sia stato adempiuto almeno in parte.

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Cass. civ. n. 8243/1995

Nell’arbitrato libero, il contenuto dell’obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia (ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale) per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1722, n. 1 c.c., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale (come il mandato a transigere) sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto (come la formulazione di un giudizio), il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., su istanza della parte che vi ha interesse.

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Cass. civ. n. 574/1985

Nell’arbitrato irrituale gli arbitri, quali mandatari, esercitano un potere caratterizzato dalla sua derivazione dalla volontà delle parti anche nel momento della pronuncia conclusiva, la quale risolve la controversia in via negoziale, vincolando le parti alla stessa stregua di un loro atto di autonomia privata. Tali caratteri dell’istituto si riverberano sia sul ruolo dei difensori, che è quello di meri consulenti delle parti, essendo essi privi di quell’autonomia che è propria del loro ministero nell’ambito di un processo, sia sulla natura e sulla funzione del termine, ove prefissato, per la pronuncia del lodo, il quale si atteggia come «conformativo» del potere degli arbitri e alla cui osservanza è subordinata non la sola regolarità della prestazione, ma la riferibilità della loro determinazione alla volontà dei compromittenti. Ne consegue che la proroga del termine concordata dai difensori non muniti di mandato speciale non è vincolante per la parte che abbia negato il proprio consenso alla proroga medesima. In tema di arbitrato irrituale qualora le parti abbiano rimesso a terzi la risoluzione di una controversia avente ad oggetto diritti reali immobiliari, il patto di proroga del termine per la pronuncia del lodo richiede la forma scritta ad substantiam, in applicazione del principio secondo cui il mandato (o la modifica dei termini di un mandato) a concludere un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere rilasciato per iscritto a pena di nullità. In mancanza di detta forma scritta l’esistenza del patto di proroga non può essere desunta da elementi presuntivi, come il comportamento delle parti.

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