Cass. civ. n. 4823 del 27 febbraio 2009
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo è interrotto, ai sensi dell'art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006), dal momento in cui si determina la necessità della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina, che, al contrario, costituisce il nuovo "dies a quo" per il decorso del termine predetto.
Testo massima n. 2
L'arbitro che rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato (o, come nel caso di specie, determinandone la nullità), è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno. (Rigetta, App. Napoli, 26/02/2004).