14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4823 del 27 febbraio 2009
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato, la decorrenza del termine fissato dalle parti o dalla legge per la pronuncia del lodo è interrotto, ai sensi dell’art. 820, secondo comma, cod. proc. civ. [ nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 ], dal momento in cui si determina la necessità della sostituzione degli arbitri e non da quando interviene il nuovo provvedimento di nomina, che, al contrario, costituisce il nuovo “dies a quo” per il decorso del termine predetto.
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