14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6069 del 26 marzo 2004
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 820, quarto comma, c.p.c., il consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri, risultante da atto scritto, deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale.
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Testo massima n. 2
L’art. 829, numero 6, c.p.c. commina la nullità del lodo pronunziato oltre il termine stabilito dall’art. 820 c.p.c., ma fa salvo il disposto dell’art. 821 c.p.c., alla stregua del quale il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
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