14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8243 del 28 luglio 1995
Testo massima n. 1
Nell’arbitrato libero, il contenuto dell’obbligo contratto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere il responso a loro affidato entro un dato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia [ ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale ] per un tempo indefinito. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1722, n. 1 c.c., applicabile sia nei casi in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto negoziale [ come il mandato a transigere ] sia in quelli in cui il mandato abbia per oggetto il compimento di un atto giuridico in senso stretto [ come la formulazione di un giudizio ], il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., su istanza della parte che vi ha interesse.
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