14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5771 del 15 novembre 1984
Testo massima n. 1
Qualora il lodo arbitrale non venga pronunciato nel termine di novanta giorni dall’accettazione della nomina o nell’eventuale diverso termine all’uopo fissato dalle parti [ art. 820 c.p.c. ], la nullità del lodo medesimo postula, alla stregua della inderogabile disposizione dell’art. 821 c.p.c., che la parte personalmente provveda, dopo la scadenza del termine e prima della deliberazione degli arbitri, a notificare alle altre parti ed agli arbitri che intende far valere la loro decadenza, sicché resta a detto fine insufficiente un’eccezione di decadenza sollevata dal difensore negli atti depositati dinanzi agli arbitri.
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