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Art. 950 — Azione di regolamento di confini

Art. 950 — Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10066/2018

Mentre l’azione di regolamento di confini presuppone un’incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi, l’azione di rivendica presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà. Ne consegue che solo in tale ultimo caso sull’attore incombe l’onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà in forza di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all’usucapione.

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Cass. civ. n. 10062/2018

Nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

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Cass. civ. n. 25354/2017

In tema di regolamento di confini, l’art. 950 c.c. – nel prevedere che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l’incerto confine tra “due fondi” e che si possa ricorrere, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali – si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola “fondo” indicativa dell’unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni.

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Cass. civ. n. 14020/2017

In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine.

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Cass. civ. n. 2297/2017

È correttamente qualificata “actio finium regundorum”, e non rivendica, l’azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l’incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l’effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l’accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell’esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l’incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà.

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Cass. civ. n. 14131/2016

L’azione di regolamento di confini mira a un accertamento qualificato e al recupero della porzione di terreno illegittimamente occupata, non ad imporre il compimento di opere, sicché, ove sia necessaria la demolizione di un muro ai fini recuperatori, non può il giudice imporre – difettando altra e specifica domanda – la ricostruzione del muro stesso sulla linea di confine accertata.

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Cass. civ. n. 6740/2016

Nell’accertamento del confine tra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, la fonte primaria di valutazione è rappresentata dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e del frazionamento agli stessi allegato, potendo il giudice di merito ricorrere ad ogni altro mezzo di prova solo qualora, sulla base delle risultanze dei predetti elementi, il confine risulti comunque incerto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell’impossibilità di determinare il confine tra i fondi sulla base del frazionamento allegato al contratto definitivo, ha fatto riferimento, onde individuare l’oggetto della compravendita e, con esso, il confine, al frazionamento indicato dalle parti nel contratto preliminare).

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Cass. civ. n. 6148/2016

Nell’azione di regolamento di confini, compatibile con quella di rivendica, tanto da essere configurata come una “vindicatio incertae partis”, l’attore è dispensato dall’avanzare un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, giacché implicita nella proposizione di detta azione, rappresentando un corollario del relativo accertamento.

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Cass. civ. n. 5603/2014

L’effetto recuperatorio del regolamento di confini non muta la natura petitoria dell’azione, sicché, ai fini dell’ordine di rilascio della porzione immobiliare controversa, non occorre accertare l’origine illecita del relativo possesso.

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Cass. civ. n. 25007/2013

L’accoglimento della domanda che nega una servitù di passaggio, essendo funzione precipua della porta il transito da un luogo all’altro, deve concernere, se richiesta, anche la chiusura dell’accesso utilizzato per l’esercizio della stessa servitù.

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Cass. civ. n. 20144/2013

Allorché il proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, proponga un’eccezione di usucapione, con cui faccia valere una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare l’incertezza sul confine, senza con ciò mettere in discussione il titolo d’acquisto vantato dall’attore, non muta la natura di detta azione, come invece accade nell’ipotesi in cui il convenuto invochi un acquisto per usucapione anteriore all’acquisto dell’attore, del quale, in conseguenza, viene contestata la validità.

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Cass. civ. n. 9652/2013

La regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l’attendibilità della linea divisoria prospettata dall’attore).

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Cass. civ. n. 14993/2012

Nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

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Cass. civ. n. 3723/2011

In tema di regolamento di confini, il giudice può riscontrare, anche d’ufficio, il difetto del presupposto della relativa azione, consistente nell’incertezza, oggettiva o soggettiva, del confine tra i fondi. Ne consegue che il giudice medesimo deve rigettare la domanda quando gli risulti che il confine tra i due fondi sia certo, in quanto precisamente indicato sul terreno da una serie di termini lapidei allineati ad una stabile e remota struttura muraria, nonostante il contrario avviso espresso dal consulente tecnico d’ufficio nella sua relazione scritta.

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Cass. civ. n. 13986/2010

L’azione di regolamento di confini, pur avendo natura ricognitiva, in quanto mira ad eliminare l’incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto ha un effetto recuperatorio che non altera la predetta natura, ma comporta l’obbligo di rilascio di quanto indebitamente posseduto.

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Cass. civ. n. 26951/2008

La determinazione del confine fra due fondi limitrofi può fondarsi sul frazionamento allegato al contratto con cui è stato originariamente suddiviso l’appezzamento di terreno in precedenza unico soltanto se nei successivi atti di trasferimento tale frazionamento venga allegato e richiamato con valore negoziale vincolante. In caso contrario le misure dei terreni acquistati dalle parti, risultanti dai rispettivi atti di acquisto, possono consentire elementi idonei ad individuare la linea di confine tra le due proprietà anche quando le vendite sono fatto a corpo e non a misura.

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Cass. civ. n. 5134/2008

L’azione di regolamento di confini ha natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell’art. 950 c.c. — che nulla dice in proposito — è imprescittibile, a meno che non venga eccepita l’usucapione.

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Cass. civ. n. 23500/2007

In tema di azione di regolamento di confini, ai sensi dell’articolo 950 c.c., in ossequio al principio della forma scritta per la costituzione, il trasferimento e la modifica di diritti reali, previsto dall’articolo 1350 c.c., che rende di norma inammissibili per irrilevanza, ai fini della determinazione dell’oggetto degli inerenti titoli, la prova per testimoni, di questa può tenersi conto solo in via residuale, qualora sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli e dal frazionamento in essi richiamato, sia risultato comunque incerto il confine.

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Cass. civ. n. 13707/2007

In tema di azione di regolamento di confini, il giudice di merito deve fondare il proprio accertamento sulla base delle risultanze dei rispettivi titoli di proprietà delle parti. Il mero richiamo in essi ad un atto di transazione precedentemente intervenuto tra i rispettivi danti causa non può pertanto costituire elemento determinante per ritenere esistenti eventuali limitazioni ai diritti ceduti, ove i suoi estremi non risultino dalla nota di trascrizione dell’atto di provenienza, non essendo tali limitazioni opponibili al terzo avente causa in difetto di adeguata pubblicità.

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Cass. civ. n. 858/2007

Nell’azione di regolamento di confini, mentre l’attore è dispensato dal proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l’onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall’attore. In mancanza di una domanda riconvenzionale il giudice non può, pertanto, disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall’attore ed ove lo faccia ricorre il vizio di ultrapetizione. Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza di un rilascio spontaneo dell’attore, deve agire con un successivo giudizio, facendo valere l’intervenuto accertamento sullo stato di godimento.

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Cass. civ. n. 12891/2006

La controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l’effetto che l’onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali.

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Cass. civ. n. 3082/2006

Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l’accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, le posizioni dell’attore e del convenuto sono sostanzialmente uguali, incombendo su ciascuno di essi l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione della esatta linea di confine, mentre il giudice, che ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, può anche integrare o disattendere gli elementi raccolti con il sussidiario ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, in caso di loro insufficienza od inidoneità alla determinazione del confine. L’omessa produzione del titolo d’acquisto di uno dei fondi confinanti non comporta, pertanto, la soccombenza per mancato assolvimento dell’onere della prova, ma solo la conseguenza di imporre e giustificare il ricorso ad altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta l’insufficienza dei titoli d’acquisto — derivando i fondi da unico appezzamento —, aveva attribuito decisiva rilevanza per la determinazione del confine al tipo di frazionamento al quale si erano concordemente rifatte le parti).

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Cass. civ. n. 8496/2005

La realizzazione di comune accordo di un muro destinato al contenimento del dislivello tra due fondi finitimi non implica necessariamente il consenso dei relativi proprietari anche sulla determinazione del confine, sicchè, in presenza di contestazione, la sussistenza del manufatto non vale quale prova certa al riguardo, ma, al piú, come mero indizio da apprezzarsi nel quadro delle altre risultanze probatorie, ferma restando, in caso di perdurante incertezza, la sussidiaria rilevanza dei dati catastali.

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Cass. civ. n. 22775/2004

Presupposto dell’azione di regolamento di confini è l’incertezza della linea di demarcazione tra i fondi limitrofi e, qualora in primo grado sia stata esercitata detta azione, nel giudizio di appello può essere proposta, per la prima volta, la domanda diretta ad ottenere il rilascio della zona illegittimamente in possesso del confinante, senza incorrere nella violazione del divieto dell’art. 345 c.p.c., in quanto si tratta di domanda che costituisce il logico e conseguenziale sviluppo della richiesta dedotta originariamente dalla parte, fondata appunto sull’incertezza del confine tra i fondi.

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Cass. civ. n. 11200/2004

In tema di azione di regolamento di confini, la prova del confine può essere data con qualsiasi mezzo, spettando al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva ritenuto di individuare la linea di confine tra due fondi nella linea spezzata risultante dalle mappe catastali, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica).

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Cass. civ. n. 10234/2002

In tema di individuazione del confine tra due fondi, solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni specifiche, desumibili dai rispettivi titoli di provenienza, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova.

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Cass. civ. n. 15507/2000

Il criterio distintivo dell’azione di rivendica rispetto all’azione di regolamento dei confini risiede nell’esistenza nella prima, del contrasto fra i titoli di proprietà a fronte di un contrasto tra i fondi che caratterizza la seconda, mentre il volere, da parte attrice, rientrare nella disponibilità della zona di terreno contestata non si traduce necessariamente in una contestazione dei titoli di proprietà, ben potendo l’eliminazione dell’incertezza dei confini determinare l’effetto restitutorio, in ordine al quale la volontà dell’attore di rientrare nella disponibilità della porzione del terreno oggetto di controversia, agisce sul piano processuale al fine di consentire l’effettivo recupero del bene ove il regolamento di confini si realizzi in senso favorevole all’attore.

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Cass. civ. n. 15013/2000

Nell’azione di regolamento di confini non vengono in discussione i titoli di acquisto ma solo la determinazione quantitativa dell’oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l’attore è sollevato dall’onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all’usucapione, su entrambe le parti ricade l’onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Tale assunto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini, per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In tale caso infatti, siffatta richiesta non snatura l’azione proposta, trasformandola in rivendicazione, poiché l’effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell’accertamento del confine. Quando invece l’attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino il quale contesti quanto affermato dall’attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l’attore è soggetto all’onere probatorio dell’azione di rivendicazione.

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Cass. civ. n. 6681/2000

L’azione di rivendica e l’azione di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre, con la prima, l’attore, sull’assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza, ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. Ne consegue che l’azione di rivendica postula l’esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo al titolo di costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l’
actio
finium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall’incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta.

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Cass. civ. n. 8072/1999

La prova del confine tra fondi, nell’azione di regolamento ai sensi dell’art. 950 c.c., può esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive.

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Cass. civ. n. 4994/1997

L’incertezza sul confine tra due fondi può esser eliminata anche mediante un negozio di accertamento per facta concludentia, come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigono, d’accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli, precludendosi così, attesa l’efficacia vincolante di tale negozio, l’esperibilità dell’azione di regolamento di confini.

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Cass. civ. n. 4703/1997

È correttamente qualificata actio finim regundorum, e non rivendica, l’azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l’incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l’effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l’accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un (inevitabile) effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell’esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l’incertezza e le contestazioni relative alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sui titoli. Del tutto irrilevanti risultano, ancora, tanto la proposizione di una eccezione di usucapione da parte convenuta (attesane la inidoneità a trasformare, ex se, la controversia in tema di confini in azione di rivendica), quanto il rilievo che il preesistente confine non sia stato alterato da fattori esterni, quale l’opera dell’uomo, bensì da agenti naturali (non rinvenendosi alcuna ragione logico-giuridica per condizionare la disciplina normativa applicabile alla variabile natura delle cause dell’incertezza del confine materiale).

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Cass. civ. n. 2244/1997

Pur se nell’indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi, costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico, sono di importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati al titolo (nella specie atto divisorio), se essi mancano il giudice può utilizzare come mezzo di prova detto titolo, confrontando l’estensione delle superfici dei lotti ivi risultanti con quelle realmente possedute dalle parti.

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Cass. civ. n. 2204/1997

Al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice di merito, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza alcuna graduazione d’importanza (salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall’esame dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, né, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra le due proprietà.

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Cass. civ. n. 10626/1996

Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi realizza un negozio di accertamento che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento stesso. L’anzidetto negozio postula un contrasto, sia pure virtuale, fra i confinanti in ordine alla linea di demarcazione tra i rispettivi fondi e non è pertanto configurabile nel momento stesso della vendita di uno dei due fondi limitrofi appartenente ad uno stesso proprietario ad altro soggetto, trattandosi in tale ipotesi solo di interpretare la volontà delle parti in ordine all’estensione del bene compravenduto lungo il confine con quello rimasto di proprietà del venditore.

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Cass. civ. n. 8822/1996

L’azione di regolamento di confini non pone in discussione i rispettivi diritti di proprietà, ma mira esclusivamente ad eliminare un’incertezza sulla demarcazione tra fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. Essa non perde tale natura dichiarativa e ricognitiva neppure nel caso in cui l’eliminazione di quell’incertezza comporti l’obbligo del rilascio di una porzione indebitamente posseduta.

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Cass. civ. n. 7081/1995

In relazione alla finalità dell’azione di regolamento di confine, che è quella di imprimere certezza ad un confine tra due fondi obiettivamente o subbiettivamente incerto, l’art. 950 c.c. riconosce al giudice del merito ampia facoltà di scegliere gli elementi decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria d’importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle indicazioni delle mappe catastali. Ai fini di detta determinazione non potrà tuttavia prescindersi dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dai tipi di frazionamento in essi richiamati, restando comunque il risultato della relativa indagine suscettibile del controllo di legittimità unicamente sotto i profili della violazione dei canoni ermeneutici legali e/o del vizio di motivazione.

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Cass. civ. n. 2867/1995

La distinzione tra azione di rivendicazione ed azione di regolamento di confini va desunta non dall’esito della lite, bensì dalla natura della domanda proposta; si ha, pertanto, rivendicazione quando la contestazione ha per oggetto i rispettivi titolo di proprietà, mentre l’azione va qualificata come regolamento di confini o qualora manchi una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche se non vi è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto doversi qualificare come regolamento di confini l’azione proposta dal proprietario di un fondo, che, senza sollevare questioni in ordine ai rispettivi titoli di proprietà, lamentava che il proprietario del fondo confinante, nell’eseguire lavori di sistemazione, aveva sconfinato; mentre quest’ultimo, pur sostenendo genericamente di avere eseguito lavori nell’ambito della propria sfera di proprietà, invocava a proprio favore il possesso del terreno in contestazione, esercitato da almeno cinquanta anni, da parte sua e del suo dante in causa).

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Cass. civ. n. 3663/1994

L’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., che si configura come una vindicatio incertae partis in quanto sia all’attore che al convenuto incombe l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’accertamento della esatta linea di confine, non presuppone necessariamente l’esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l’incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite (cosiddetta incertezza oggettiva), quanto dalla contestazione del confine esistente (cosiddetta soggettiva), che non investa i titoli di acquisto della proprietà, senza trasformarsi, in tale secondo caso, in rivendica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto, perché con tale eccezione il convenuto non contesta l’esistenza, la validità e l’efficacia del titolo di proprietà della controparte, ma allega solo una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare la dedotta incertezza della linea di confine.

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Cass. civ. n. 12742/1993

Al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice di merito, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza alcuna graduatoria d’importanza (salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali), non può tuttavia prescindere dall’esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, né, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra due proprietà.

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Cass. civ. n. 10997/1993

In tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l’accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine.

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Cass. civ. n. 3110/1993

La parte la quale si dolga che il giudice di merito per accertare il confine tra due fondi abbia utilizzato le risultanze catastali, alle quali si può ricorrere a norma dell’art. 950 c.c. soltanto in via sussidiaria, ha l’onere di indicare gli specifici elementi probatori alla cui stregua risulterebbe la linea di confine controversa.

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Cass. civ. n. 10615/1990

Nell’indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante. In siffatte ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, il confine, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà identificarsi in quello individuato dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto anteriormente formatosi e trascritto, in nessun caso il secondo acquirente potendo acquistare secondo una confinazione comportante una riduzione dell’acquisto precedentemente fatto dalla controparte.

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Cass. civ. n. 7873/1990

In tema di regolamento di confini, il principio secondo il quale il giudice — data la natura dell’azione di vindicatio duplex incertae partis caratterizzata dall’incombenza su entrambe le parti dell’onere di indicare gli elementi utili all’accertamento — è svincolato dalla regola actore non probante reus absolvitur e deve quindi determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili con prevalenza degli atti traslativi della proprietà, deve essere necessariamente coordinato con l’altro principio della disponibilità delle prove — sancito dall’art. 115 c.p.c. — il quale va inteso come vincolo del giudice nell’accertamento dei fatti all’iniziativa delle parti nel senso che, ove non deducano queste le prove dirette a tale accertamento, non può egli provvedervi d’ufficio sostituendo la propria iniziativa a quella (mancata) degli interessati.

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Cass. civ. n. 5183/1989

L’azione di regolamento di confine è azione cosiddetta duplice, perché a ciascuna delle parti spetta l’onere di provare l’estensione del proprio fondo, onde determinare la linea di demarcazione con il fondo del vicino; pertanto il giudice non può arrestare la propria indagine all’esame dei titoli di una sola parte, ma deve prendere in considerazione anche quelli dell’altra e procedere all’esame dei luoghi per riscontrare la corrispondenza del confine a quello risultante dall’esame comparativo dei titoli, determinando, in caso di difformità, il confine sulla base dei titoli stessi. Se, viceversa, i titoli non contengono elementi per la determinazione del confine, il giudice deve ricorrere ad altri mezzi di prova, attenendosi, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali.

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Cass. civ. n. 7911/1987

L’
actio finium regundorum ha la connotazione di un’azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione del confine tra due fondi, anche il rilascio di aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni possedute dal confinante conseguenza dell’istanza principale di esatta determinazione del confine. Pertanto nell’ipotesi in cui il fondo oggetto della pronuncia di rilascio adottata in accoglimento dell’
actio finium regundorum ha cessato di essere nella disponibilità del convenuto (
qui dolo desiit possidere) è applicabile, a cagione del carattere reale e recuperatorio comune a tale azione ed alla revindica, la particolare norma di cui all’art. 948, primo comma, ultima ipotesi, c.c., che legittima la richiesta di pagamento del controvalore del bene usurpato.

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Cass. civ. n. 5459/1985

In tema di regolamento di confini, ossia di azione diretta a determinare l’estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse dall’incertezza dei limiti, la prova della suddetta estensione e configurazione può essere data con ogni mezzo, e il giudice, dato il carattere di vindicatio duplex incertae partis dell’azione medesima, è del tutto svincolato dal
principio actore non probante reus absolvitur, dovendo invece, in ogni caso, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili. Ai fini di detta determinazione, se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull’estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo e persino la prova testimoniale (fermo il vaglio dell’ammissibilità e della concludenza della medesima), avendo le risultanze catastali, ai sensi del terzo comma dell’art. 950 c.c., valore meramente sussidiario.

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Cass. civ. n. 404/1985

Allorquando viene proposta l’azione di regolamento di confini la determinazione del confine può comportare l’attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall’altra, con la conseguenza che la richiesta di tale attribuzione non incide sull’essenza dell’azione, trasformandola in rivendica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine.

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Cass. civ. n. 2265/1982

In tema di regolamento di confini, l’art. 950 c.c. consente al giudice di ricorrere al sistema di accertamento mediante le mappe catastali solo in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo, in quanto in tale materia le mappe catastali costituiscono solo un elemento probatorio di carattere sussidiario. Pertanto, quando gli altri elementi probatori permettono l’individuazione del confine reale, tali elementi prevalgono sui dati tratti dalle mappe catastali e il riferimento ad esse deve ritenersi non necessario.

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Cass. civ. n. 3284/1981

In tema di regolamento di confini, le mappe catastali sono un mezzo di prova sussidiario e subordinato, che, pertanto, è inutilizzabile allorché il giudice del merito ritenga, con tipico apprezzamento di fatto, di poter identificare il confine reale mediante il ricorso ad altri elementi probatori (nella specie, dichiarazioni testimoniali e situazioni dei luoghi).

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Cass. civ. n. 3222/1981

In tema di azione per regolamento di confini, i dati catastali hanno un valore puramente indicativo e costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall’assoluta mancanza di elementi di prova o della loro inidoneità ai fini di una determinazione certa del confine. Pertanto i criteri di tolleranza catastale non trovano applicazione nel caso in cui l’elemento di prova primario è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi e prevale sul difforme dato catastale.

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Cass. civ. n. 2622/1978

Nell’indagine diretta alla individuazione del confine tra fondi limitrofi, in sede di azione di regolamento proposta a norma dell’art. 950 c.c., il giudice del merito non può prescindere dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, atteso che questi costituiscono la base primaria per risolvere una situazione di incertezza che non pone in discussione i titoli medesimi e la consistenza dei diritti trasferiti, ma la corrispondenza ad essi della situazione di fatto. Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali.

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Cass. civ. n. 129/1977

Non è mezzo congruo, al fine di accertare se l’esatto confine tra due fondi sia quello in atto esistente od altro diverso, l’ammissione di una prova testimoniale diretta a dimostrare che il convenuto nell’azione di regolamento di confini, e, prima di lui, il suo dante causa hanno posseduto il fondo nella situazione di fatto in atto esistente, giacché la questione da risolvere, a meno che non sia stata eccepita l’usucapione, è proprio quella di determinare se il fatto del possesso, attuale od anteriore, della zona di confine corrisponde al confine quale avrebbe dovuto essere secondo i titoli di acquisto.

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Cass. civ. n. 625/1976

A rendere proponibile l’azione per regolamento di confini non è necessario uno stato di incertezza oggettivo costituito dalla promiscuità di possesso di una zona intermedia tra i fondi, ma basta uno stato di incertezza soggettiva, costituito dalla contestazione del confine esistente.

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Cass. civ. n. 2639/1975

L’azione di regolamento dei confini presuppone l’incertezza, oggettiva o soggettiva, sui confini tra i fondi — non sulla sussistenza stessa del diritto di proprietà del fondo del reclamante — ed ha per oggetto la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà dei contendenti in base ai rispettivi titoli di acquisto. Essa, pertanto, non resta snaturata se l’attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto, per essere avvenuta usurpazione a suo danno, e chieda l’accertamento dell’esatto tracciato.

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