Avvocato.it

Art. 949 — Azione negatoria

Art. 949 — Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno [ 15 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 11823/2018

Nelle azioni reali di “negatoria servitutis” ai sensi dell’art. 949 c.c., la legittimazione processuale attiva compete non soltanto al proprietario, ma anche al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo servente diverso da quello di proprietà.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 19145/2017

Legittimato passivo rispetto all'”actio negatoria servitutis” esercitata da colui che, essendo nel possesso di un bene immobile, vanti di averne acquistato la proprietà a titolo di usucapione è chi contesti detto acquisto a titolo originario ovvero vanti altri diritti sul bene, e non anche l’apparente proprietario dello stesso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 472/2017

L’azione “negatoria servitutis”, quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l’attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell’ipotesi di “confessoria servitutis”, ha l’onere di provare l’esistenza della servitù che lo avvantaggia.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 203/2017

L’azione “negatoria servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo, mentre la domanda di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente prospetta un’alterazione dei luoghi compiuta dal titolare di una servitù prediale, trovando fondamento nei rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una servitù di accesso carraio e di letamaia, ne aveva escluso l’aggravamento, a seguito della chiusura della buca usata per la letamaia ed il collocamento, sul fondo servente, di attrezzi, materiali agricoli e rifiuti, senza tuttavia esaminare il profilo, specificamente denunziato dall’attore, attinente all’inerenza di tali attività rispetto all'”utilitas” conseguente alla funzione di detta buca, destinata ad agevolare la cura e l’allevamento del bestiame).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 25342/2016

L’azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell’”actio negatoria servitutis”, essendo rivolta non già all’accertamento del diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell’immobile a cui favore l’azione viene esperita, essendo sufficiente che l’attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 476/2016

In tema di “actio negatoria servitutis”, ai sensi dell’art. 2697 c.c., il proprietario del fondo servente che ammetta l’esistenza legittima della servitù, deducendo solo che la stessa debba esercitarsi con determinate modalità ed entro certi limiti, ha l’onere di provare l’esistenza delle dedotte modalità e limitazioni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 27564/2014

La “actio negatoria servitutis” può essere diretta sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti vantati da terzi sia alla cessazione diturbative o molestie e, in tale ultima ipotesi, ove la turbativa o la molestia sia attuata mediante la realizzazione di un’opera, può anche determinare la condanna alla trasformazione o demolizione dell’opera stessa, ma non l’ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalità dell’azione, che è quella di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del fondo oggetto del pregiudizio.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 26769/2014

Nell'”actio negatoria servitutis” la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all’atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all’emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell’azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l’azione “ab origine”, indipendentemente dal momento in cui si verifichi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 21110/2013

Qualora nel corso del giudizio di “negatoria servitutis” il convenuto acquisti la comproprietà del bene (nella specie, una strada), ogni questione relativa alla servitù è assorbita, atteso che la turbativa della proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell’ambito del regime di amministrazione della cosa comune tra comproprietari.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 13710/2011

La “actio negatoria servitutis” ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa. Ne consegue che un’opera astrattamente idonea a consentire il passaggio da un fondo ad un altro, come l’esistenza di un cancello, non può essere posta a fondamento di una servitù di passaggio per usucapione se tale passaggio non venga concretamente esercitato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto la semplice esistenza di un cancello, non utilizzato, idonea a rappresentare per il futuro una situazione di apparenza necessaria per fondare l’acquisto a titolo originario di una servitù di passaggio).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5569/2010

L’interesse ad agire in “negatoria servitutis” sussiste anche quando, pur non denunciandosi l’avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell’attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l’accertamento dell’infondatezza delle dette pretese.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3389/2009

L’«actio negatoria servitutis» non è esercitabile dal proprietario quando, pur verificandosi una molestia o turbamento del possesso o godimento del bene, la turbativa non si sostanzi in una pretesa di diritto sulla cosa, in tal caso essendo apprestati altri rimedi di carattere essenzialmente personale. Per altro verso, non è precluso a colui che abbia ottenuto, con sentenza passata in giudicato, declaratoria di inesistenza sul suo fondo di una servitù di passaggio, di agire in giudizio per far cessare il comportamento del proprietario dell’altrui fondo che ne abbia continuato l’esercizio nonostante il giudicato sfavorevole.
La costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, che è fattispecie non negoziale, postula, ai sensi dell’art. 1062 cod. civ., l’esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l’originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell’acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà, sempre che non risulti una manifestazione di volontà contraria all’atto del negozio con cui si attua detta separazione, che determina l’automatica conversione dello stato di fatto in quello di diritto; ne consegue che non può ritenersi sufficiente, al riguardo, l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16495/2005

In tema di azioni a difesa della proprietà, costituisce actio negatoria servitutis non solo la domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all’esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l’acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui. Ne consegue che l’azione diretta a conseguire la riduzione in pristino a favore di colui che ha subito danno per effetto della violazione delle distanze legali deve qualificarsi come actio negatoria servitutis, essendo volta non già all’accertamento del diritto di proprietà dell’attore libero da servitù vantate da terzi, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dare luogo a servitù.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12233/2002

L’azione negatoria servitutis tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo, e si differenzia dall’azione di rivendicazione in quanto ciò che caratterizza quest’ultima azione e ne costituisce un presupposto è un eventuale conflitto tra titoli; conseguentemente, l’onere della prova che grava sull’attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell’azione di rivendicazione, essendo sufficiente provare l’esistenza del titolo di proprietà, ed anche il possesso del terreno qualora il convenuto eccepisca l’intervenuta usucapione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12166/2002

L’azione negatoria, diversamente da quella di rivendicazione, pone un onere probatorio di minor rigore, potendo essere dimostrata la proprietà con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, in ipotesi di insufficienza dei titoli di provenienza

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4366/2002

In tema di azione negatoria di servitù, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva, qualora il convenuto la contesti, la parte che agisce ha l’onere di provare il suo diritto di proprietà nei confronti del convenuto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2159/2002

Il proprietario del fondo su cui si esercita una veduta illegale può proporre l’azione negatoria e chiedere l’accertamento dell’inesistenza della servitù e anche la sua eliminazione in ogni momento, purché non sia decorso il termine ventennale necessario per l’usucapione delle servitù apparenti, quale è quella di veduta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 649/2000

L’interesse ad agire in negatoria servitutis postula la sussistenza dell’esercizio attuale e concreto della servitù, accompagnato dalla pretesa di esercitare un diritto sulla cosa asservita. Ne consegue che l’attore è carente di un interesse attuale e concreto ad agire in negatoria in ordine ad una servitù di veduta esercitata in passato su una terrazza di sua proprietà attraverso una finestra successivamente murata.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2982/1999

Esercitata l’azione negatoria per sentir dichiarare l’inesistenza di un diritto di servitù sul fondo dell’attore, qualora il convenuto eccepisca di essere egli stesso proprietario del fondo che si assume gravato, oggetto del giudizio è l’accertamento della libertà del fondo mentre l’accertamento della proprietà del medesimo ha valore soltanto strumentale; conseguentemente, non essendo la domanda volta al recupero del bene, l’onere della prova che grava sull’attore nel possesso del bene è meno rigoroso che nell’azione di rivendica e la prova, in caso di insufficienza dei titoli di provenienza, può essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2838/1999

La parte che agisce con l’actio negatoria servitutis non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Al convenuto incombe, invece, l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5299/1998

Colui che agisce in negatoria servitutis, dimostrata la sua qualità di proprietario della res, può limitarsi a contestare la titolarità del diritto altrui su di essa senza necessità di contestarne anche l’esistenza, la quale non ha l’effetto di costringerlo a subirne l’esercizio da parte di chiunque. Omologamente, il convenuto che affermi un diritto in re aliena deve dimostrare di esserne anche il titolare.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12810/1997

Configura actio negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni (art. 873 c.c.), ravvisabile anche se manca la richiesta di demolire le opere costituenti l’esercizio della pretesa servitù.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12488/1995

In tema di azione negatoria, di cui all’art. 949 c.c., nel difetto di proposizione di una specifica domanda di accertamento positivo o, da parte del convenuto, di accertamento negativo della proprietà del bene oggetto dell’azione, la titolarità del bene stesso, ponendosi come mero requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della causa, può essere provata anche in base a presunzioni semplici. (Nella specie, le risultanze dell’atto d’acquisto dell’immobile od il possesso della cosa a partire dalla stessa data).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 509/1995

L’assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico non elimina l’interesse del proprietario ad agire in negatoria servitutis nei confronti dei proprietari frontisti che abbiano aperto accessi diretti dai loro fondi su detta strada, in guisa da determinare un aggravamento dell’intensità del passaggio in ragione dell’utilizzo dei detti accessi non riconducibile al contenuto della servitù già esercitata uti civis.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5734/1994

Chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si aprono delle vedute a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l’art. 905 c.c. gli dà il diritto di pretenderne l’eliminazione, e incombe al convenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta, atteso che solo se l’attore affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un’altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1599/1993

Nel caso in cui uno dei comproprietari di un fondo esegua delle opere su un fondo confinante di sua esclusiva proprietà i rapporti tra i due fondi ed i limiti dei relativi diritti di proprietà non sono disciplinati dai principi che regolano la proprietà comune, ma dalle norme che regolano la contiguità di immobili appartenenti rispettivamente a soggetti diversi. Pertanto, l’altro comproprietario dell’immobile può agire in petitorio per l’accertamento dell’inesistenza dei diritti astrattamente ricollegabili al comportamento del confinante e per la cessazione delle altrui molestie al libero esercizio del diritto di proprietà a norma dell’art. 949 commi 1 e 2 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7984/1991

La domanda diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della negatoria servitutis e può assumere la veste dell’azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6258/1991

Ove l’attore, sostenendo di essere proprietario di un’immobile, neghi che il convenuto sia titolare di un diritto di passaggio sul medesimo, e quest’ultimo, a sua volta, pur riconoscendo il titolo di proprietà dell’attore, opponga di essere comproprietario del bene stesso, l’azione va qualificata negatoria servitutis, in quanto la proprietà dell’attore non è oggetto di controversia, che è limitata ai soli diritti vantati sulla cosa del convenuto. In tal caso, pertanto, mentre l’attore adempie il suo onere probatorio esibendo il suo titolo d’acquisto, incombe alla controparte dimostrare i fatti costitutivi del suo preteso diritto di comproprietà sul bene.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4355/1989

Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell’amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, con l’azione negatoria a norma dell’art. 949, secondo comma, c.c., potendo inoltre, ove eserciti attività imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l’azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento ex art. 2599 c.c. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dell’atto di concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, c.c.), salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2600 c.c.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1561/1989

L’azione con la quale il proprietario di una terrazza chiede la rimozione di uno stenditoio, collocato nel confinante edificio ed aggettante sulla terrazza stessa con conseguenti immissioni (nella specie, gocciolio di panni e creazione di ombra) deve essere qualificata come negatoria servitutis, ai sensi dell’art. 949 c.c., implicando i fatti posti in essere dal vicino l’affermazione di un diritto di natura reale sulla terrazza, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l’acquisto per usucapione della servitù.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 781/1989

L’interesse a proporre l’actio negatoria servitutis sorge allorquando venga posta in essere dal terzo un’attività implicante in concreto l’esercizio, che si assume abusivo, di una servitù a carico del fondo di proprietà di colui che agisce, mentre non può essere proposta l’azione al fine di far dichiarare una generica libertà del fondo, indipendentemente da concreti attentati alla stessa, i quali possono anche consistere nell’esplicita pretesa di esercitare una determinata servitù.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 646/1985

La negatoria servitutis è diretta non solo all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Ne consegue che la contestuale domanda concernente la rimozione di opere lesive del diritto di proprietà, inerendo allo stesso oggetto della negatoria, deve ritenersi già considerata nel valore di questa, da determinarsi secondo il criterio fissato dalla legge, senza che trovi applicazione il principio del cumulo delle domande.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1312/1984

In tema di actio negatoria servitutis, diretta al riconoscimento della libertà del fondo e non del dominio, l’onere probatorio relativo alla proprietà non ha il carattere rigoroso proprio della rivendicazione essendo sufficiente che l’attore dimostri, con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3637/1982

La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l’attore assume essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata actio negatoria servitutis (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante), e non azione di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, in quanto — per la natura dell’opera, tale da determinare, nel suo uso normale, l’asservimento del primo fondo al secondo — la domanda deve ritenersi intesa a difendere in prospettiva la libertà del fondo dall’acquisto per usucapione della corrispondente servitù.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1523/1978

Come le limitazioni legali della proprietà sono essenzialmente diverse dalle servitù prediali così l’azione di chi tende alla affermazione di tali limitazioni a carico della proprietà del vicino — il quale le ha, di fatto, trasgredite pur senza vantare sul fondo altrui un diritto di servitù che legittimerebbe tale inosservanza o che da questa, per usucapione, sarebbe comunque derivato, legittimandola ab origine — non può confondersi con l’azione negatoria servitutis. Soltanto nella prima ipotesi, infatti, la libertà attuale del fondo dell’attore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è materia né di azione né di eccezione, ma semplice presupposto, non controverso, di fondatezza della domanda, la quale non mira all’accertamento, positivo o negativo, di un diritto reale di godimento.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 695/1977

L’azione negatoria servitutis e l’azione di rivendicazione, pur avendo quale presupposto comune il diritto di proprietà, differiscono nei requisiti e nel contenuto. Nella prima l’attore, proprietario e possessore di un immobile, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene contro terzi che, vantando diritti reali su di esso, ne attentino il libero ed evolutivo godimento da parte sua. Nella seconda, invece, l’attore mira a conseguire il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà, al fine di ottenere, in dipendenza di tale riconoscimento, anche la restituzione della res che ne è oggetto; ciò che caratterizza quest’ultima azione e ne costituisce il presupposto è un effettuale conflitto di titoli, il quale manca, invece, nella prima.

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze