14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2159 del 14 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Il proprietario del fondo su cui si esercita una veduta illegale può proporre l’azione negatoria e chiedere l’accertamento dell’inesistenza della servitù e anche la sua eliminazione in ogni momento, purché non sia decorso il termine ventennale necessario per l’usucapione delle servitù apparenti, quale è quella di veduta.
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Testo massima n. 2
Nel caso di apertura di veduta abusiva, l’offerta, purché seria, di sanare la violazione mediante la trasformazione della medesima in luce non può essere disattesa dal giudice, in quanto tale trasformazione, comunque sempre praticabile ai sensi dell’art. 903 c.c. e con le caratteristiche di cui al precedente art. 901 c.c., si risolve nell’eliminazione della veduta abusiva, con conseguente restaurazione del diritto del vicino da essa leso.
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