Cass. civ. n. 5299 del 29 maggio 1998

Testo massima n. 1


Colui che agisce in negatoria servitutis, dimostrata la sua qualità di proprietario della res, può limitarsi a contestare la titolarità del diritto altrui su di essa senza necessità di contestarne anche l'esistenza, la quale non ha l'effetto di costringerlo a subirne l'esercizio da parte di chiunque. Omologamente, il convenuto che affermi un diritto in re aliena deve dimostrare di esserne anche il titolare.

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