Cass. civ. n. 4658 del 8 maggio 1998
Testo massima n. 1
La actio negatoria servitutis può essere proposta da uno solo dei proprietari del bene, anche se, oltre ad essere diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti reali su di esso, sia volta a conseguire la cessazione dell'attività illegittima del convenuto e, ove questa consista in opere, ad ottenerne la demolizione, in quanto la quota ideale di interessi di ognuno dei partecipi è compenetrata nell'intera consistenza della cosa comune.