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Art. 951 — Azione per apposizione di termini

Art. 951 — Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9512/2014

L’azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l’azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti.

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Cass. civ. n. 25244/2013

L’azione reale di regolamento di confini contiene implicitamente quella personale di apposizione dei termini, quale pretesa accessoria e consequenziale, solo quando manchi un confine certo e determinato e difettino anche i segni esteriori dello stesso per cui, al di fuori di questa ipotesi, e in assenza di esplicita domanda incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che abbia condannato la parte soccombente ad installare sul confine una recinzione.

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Cass. civ. n. 8100/2011

L’azione per l’apposizione di termini ha natura accessoria e consequenziale a quella di regolamentazione di confini, in quanto presuppone l’esistenza di un confine certo e determinato. Ne consegue che, all’infondatezza della domanda principale volta a regolare i confini, segue logicamente il rigetto di quella avente ad oggetto l’apposizione di termini.

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Cass. civ. n. 1850/1996

La domanda con la quale si chieda di far luogo alla costruzione di una specifica opera, ancorché come mezzo di apposizione di termini, trascende l’ordinario contenuto dell’azione di cui all’art. 951 c.c. e, risultando intesa ad ottenere la condanna della controparte ad un ben precisato facere, non può essere considerata alla stregua di una istanza meramente accessoria e consequenziale rispetto all’azione di regolamento di confini simultaneamente proposta, ma finisce per costituire una pretesa avente una sua autonomia, suscettibile, perciò, di concorrere alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza (nella specie, concernente la simultanea proposizione di azione di regolamento di confini e di apposizione di termini da attuarsi mediante la costruzione di un muro di cinta, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, rilevata la indeterminatezza del valore attribuibile a tale ultima domanda, ha ritenuto che, per effetto del cumulo, ai sensi del secondo comma dell’art. 10 c.p.c., la causa eccedesse il limite della competenza per valore del pretore e dovesse essere dichiarata riservata alla cognizione in primo grado del tribunale).

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Cass. pen. n. 1741/1995

Ai fini della notificazione alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, cui non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Fattispecie relativa a processo per truffa aggravata in danno dello Stato ascritta a un dipendente dell’amministrazione giudiziaria, in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione del processo per l’omessa sua notifica al Ministero di grazia e giustizia).

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Cass. civ. n. 2461/1990

La differenza tra azione per apposizione di termini e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che mentre nella prima il confine tra due fondi è certo ed incontestato e si vuole soltanto apporvi, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, i segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni, nella seconda, invece, pur prescindendosi da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice.

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Cass. civ. n. 6107/1985

L’art. 951 c.c., nel disporre che ciascuno dei proprietari confinanti ha diritto di chiedere che i termini siano apposti «a spese comuni», si riferisce all’apposizione materiale dei segni di confine e non riguarda, pertanto, la disciplina delle spese giudiziali inerenti alala causa instaurata ai sensi della stessa norma.

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Cass. civ. n. 3315/1977

L’azione per apposizione di termini, la quale, tendendo alla materiale delimitazione di fondi contigui, presuppone acquisita la certezza giuridica della linea di demarcazione, comprende implicitamente una potenziale azione di regolamento dei confini, per il caso in cui quella certezza, così come dedotta con la domanda, venga posta in discussione. Ne consegue che la prima azione si trasforma automaticamente nella seconda, qualora il convenuto contesti l’indicazione dei confini data dall’attore, e questi insista nella propria pretesa, rendendo necessaria una pronuncia giurisdizionale sui confini medesimi.

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