14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14993 del 7 settembre 2012
Testo massima n. 1
Nell’azione di regolamento di confini, la quale si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull’attore che sul convenuto l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]