Cass. civ. n. 10615 del 5 novembre 1990

Testo massima n. 1


Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico rivestono importanza fondamentale i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamati con valore negozialmente vincolante. In siffatte ipotesi, allorché i dati sul confine desumibili dai tipi di frazionamento non siano fra loro concordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, il confine, in difetto di altri elementi concreti di individuazione, dovrà identificarsi in quello individuato dal tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto anteriormente formatosi e trascritto, in nessun caso il secondo acquirente potendo acquistare secondo una confinazione comportante una riduzione dell'acquisto precedentemente fatto dalla controparte.

Testo massima n. 2


Nel calcolo della distanza minima fra le costruzioni stabilita dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative il locus a quo coincide con la proiezione al suolo sul piano ideale su cui viene a giacere la linea di confine della parte più sporgente della costruzione. Conseguentemente vengono in considerazione tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo anche se accessorie e qualunque sia la loro funzione, a meno che esse – come nel caso di oggetti di modeste dimensioni ed aventi funzione meramente decorativa e di rifinitura – non si debbano considerare di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma considerato nel suo triplice aspetto della tutela della sicurezza, della salubrità e dell'igiene.

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