14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9652 del 19 aprile 2013
Testo massima n. 1
La regola stabilita dall’ultimo comma dell’art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, è applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini [ come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l’attendibilità della linea divisoria prospettata dall’attore ].
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