14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3663 del 18 aprile 1994
Testo massima n. 1
L’azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 c.c., che si configura come una vindicatio
incertae partis in quanto sia all’attore che al convenuto incombe l’onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all’accertamento della esatta linea di confine, non presuppone necessariamente l’esistenza di una linea di confine tra due fondi, in quanto l’incertezza alla cui eliminazione è diretta può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite [ cosiddetta incertezza oggettiva ], quanto dalla contestazione del confine esistente [ cosiddetta soggettiva ], che non investa i titoli di acquisto della proprietà, senza trasformarsi, in tale secondo caso, in rivendica solo a causa della eccezione di usucapione opposta dal convenuto, perché con tale eccezione il convenuto non contesta l’esistenza, la validità e l’efficacia del titolo di proprietà della controparte, ma allega solo una situazione sopravvenuta, idonea ad eliminare la dedotta incertezza della linea di confine.
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