14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2204 del 12 marzo 1997
Testo massima n. 1
Al fine di determinare il confine tra fondi, il giudice di merito, pur avendo ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti senza alcuna graduazione d’importanza [ salvo per le indicazioni solo sussidiarie delle mappe catastali ], non può tuttavia prescindere dall’esame dei titoli d’acquisto delle rispettive proprietà, né, trattandosi di lotti separati di un appezzamento in origine unico, dalle misure risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e dal tipo di frazionamento contenente gli estremi della lottizzazione quando le misure stesse siano gli unici elementi idonei ad individuare la linea di demarcazione tra le due proprietà.
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