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Art. 2934 — Estinzione dei diritti

Art. 2934 — Estinzione dei diritti

Ogni diritto si estingue per prescrizione [ disp. att. 252 ], quando il titolare non lo esercita per il tempo [ 2962, 2963 ] determinato dalla legge [ 1242 2 ].

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [ 248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23669/2016

Il diritto d’uso sulle aree a parcheggio, di cui all’art. 41 “sexies” della l. n. 1150 del 1942, ha natura reale ed è, pertanto, soggetto a prescrizione ventennale, non rientrando tra i diritti indisponibili ex art. 2934, comma 2, c.c., senza che osti a tale conclusione il vincolo pubblicistico di destinazione che connota in via permanente dette aree, giacché, ai fini del corretto assetto urbanistico, è indifferente che di esse fruiscano i proprietari degli appartamenti in relazione ai quali furono calcolate ovvero altri soggetti.

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