10 Gen Art. 1242 — Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza . Il giudice non può rilevarla d’ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4983/2004
Poiché, a norma dell’art. 1242, primo comma, c.c. la compensazione produce il suo effetto estintivo dal giorno in cui si verifica la coesistenza dei due debiti, essendo a tal fine indifferente il momento in cui essi sono sorti, da ciò discende che il credito sorto anteriormente deve necessariamente venire in considerazione nel complessivo suo importo di capitale e interessi, questi ultimi costituendone per definizione la parte accessoria, della quale occorre tener conto, dovendosi evitare che la compensazione si risolva nell’evidente ed ingiusta situazione di sacrificio di una delle parti, siccome accadrebbe se il titolare del credito produttivo di interessi sorto anteriormente venisse ad essere privato dei frutti civili già maturati a suo favore al momento di insorgenza del credito di controparte.
Cass. civ. n. 2289/2000
La proposizione dell’eccezione di compensazione non necessita dell’uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell’effettuare i conteggi delle somme spettanti all’attore, ha portato in detrazione l’importo del proprio contrapposto credito.
Cass. civ. n. 6391/1997
L’eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio dal giudice per l’espresso divieto posto dall’art. 1242 primo comma c.c., ed è soggetta nel rito del lavoro a decadenza se non proposta nella memoria difensiva in primo grado, o nel caso di domanda introdotta in forma monitoria, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 538/1997
L’eccezione di compensazione corrisponde sempre ad una eccezione riconvenzionale allorché venga sollevata dal titolare del credito di importo maggiore, il quale non pretenda di ottenere nello stesso giudizio il pagamento dell’eccedenza.
Cass. civ. n. 5036/1995
La questione relativa all’esistenza, alla natura ed all’importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d’ufficio ed è soggetta all’onere di allegazione e di prova; essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto, e non già mera argomentazione difensiva, e come tale deve essere proposta, e pena di decadenza, nella memoria difensiva in sede di giudizio di primo grado, a norma dell’art. 416, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 3823/1995
La disposizione che esclude la rilevabilità di ufficio della compensazione, contenuta sul comma 1 dell’art. 1242 c.c., si riferisce sia alla compensazione giudiziale che a quella legale.
Cass. civ. n. 3849/1985
L’eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, è dal convenuto deducibile, ai sensi dell’art. 184 c.p.c., anche dopo la comparsa di risposta, sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado, e, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall’art. 345 c.p.c., che colpisce soltanto le domande nuove, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro per l’appellante la necessità di proporre l’eccezione con lo stesso atto d’impugnazione, che segna i limiti del dibattito in secondo grado.
Cass. civ. n. 2705/1981
L’art. 1242 c.c. — pur precisando che la compensazione estingue i due debiti fin dal giorno della loro coesistenza ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza, cosa da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo — tuttavia stabilisce che il giudice non può d’ufficio dichiarare la compensazione stessa, esigendo dalla parte una manifestazione di volontà diretta a giovarsi dell’effetto estintivo già verificatosi ope legis.
Cass. civ. n. 3406/1977
Al fondamento dell’eccezione di compensazione, al concorso dei requisiti di cui agli artt. 1243 e seguenti c.c., non è di ostacolo il fatto che il credito dedotto in compensazione sia stato accertato in un precedente giudizio fra le medesime parti, in relazione ad altro titolo, né la circostanza che il credito medesimo possa essere autonomamente preteso in separata sede.
Cass. civ. n. 2037/1976
La compensazione estingue ope legis i debiti contrapposti per effetto del fatto oggettivo della loro coesistenza, sicché la dichiarazione giudiziale della parte che oppone la compensazione legale equivale ad una manifestazione di volontà diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e la pronuncia del giudice non fa che accertare l’avvenuta estinzione per compensazione legale dei contrapposti debiti e crediti con effetto ex tunc. Tuttavia tale operatività, in un momento anteriore a quello in cui la dichiarazione medesima viene emessa, fa risalire l’effetto estintivo non già alla data in cui coesistevano i fatti giuridici da cui sorgono i crediti e i debiti contrapposti, bensì a quella in cui coesistono crediti liquidi ed esigibili, dato che la compensazione legale ha per presupposti la liquidità e l’esigibilità dei crediti, a differenza della compensazione giudiziale, per la quale è sufficiente che il debito opposto sia di facile e pronta liquidazione.
Cass. civ. n. 143/1976
La dichiarazione con la quale il convenuto oppone, alla domanda di pagamento, la compensazione con un suo credito, deducendo quest’ultimo al limitato fine di paralizzare, in tutto od in parte, la richiesta avversaria, configura un’eccezione in senso stretto, la cui proponibilità per la prima volta in grado di appello è soggetta alla disciplina di cui all’art. 345 secondo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 2009/1975
Il principio sancito dall’art. 1242, secondo comma, c.c. — secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti — non si applica alla compensazione giudiziale, perché, potendo questa aver luogo soltanto ope iudicis, l’effetto della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può mai verificarsi.
Cass. civ. n. 1630/1972
L’appellante che, nel giudizio di primo grado, sia stato condannato all’adempimento di un debito assunto verso la controparte, può proporre l’eccezione di compensazione nel giudizio di gravame soltanto con l’atto di appello che delimita il dibattito nel giudizio di secondo grado.
Cass. civ. n. 909/1972
Gli elementi di fatto su cui si basa l’eccezione di compensazione debbono essere provati in modo completo ed univoco dalla parte che ha proposto tale eccezione; per cui la eventuale lacunosità od incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in compensazione si risolve nella mancata dimostrazione dell’eccezione stessa e, quindi, nell’inopponibilità di essa, come di qualunque altra causa di estinzione dell’obbligazione.
Cass. civ. n. 224/1972
Per la eccezione di compensazione legale non è necessario che la manifestazione di volontà della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone.
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