14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3406 del 2 agosto 1977
Testo massima n. 1
Al fondamento dell’eccezione di compensazione, al concorso dei requisiti di cui agli artt. 1243 e seguenti c.c., non è di ostacolo il fatto che il credito dedotto in compensazione sia stato accertato in un precedente giudizio fra le medesime parti, in relazione ad altro titolo, né la circostanza che il credito medesimo possa essere autonomamente preteso in separata sede.
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Testo massima n. 2
L’obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietà del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l’eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all’art. 936 c.c.
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