Cass. civ. n. 1630 del 24 maggio 1972
Testo massima n. 1
L'appellante che, nel giudizio di primo grado, sia stato condannato all'adempimento di un debito assunto verso la controparte, può proporre l'eccezione di compensazione nel giudizio di gravame soltanto con l'atto di appello che delimita il dibattito nel giudizio di secondo grado.