Cass. civ. n. 143 del 16 gennaio 1976
Testo massima n. 1
La dichiarazione con la quale il convenuto oppone, alla domanda di pagamento, la compensazione con un suo credito, deducendo quest'ultimo al limitato fine di paralizzare, in tutto od in parte, la richiesta avversaria, configura un'eccezione in senso stretto, la cui proponibilità per la prima volta in grado di appello è soggetta alla disciplina di cui all'art. 345 secondo comma c.p.c.