Cass. civ. n. 909 del 24 marzo 1972
Testo massima n. 1
Gli elementi di fatto su cui si basa l'eccezione di compensazione debbono essere provati in modo completo ed univoco dalla parte che ha proposto tale eccezione; per cui la eventuale lacunosità od incompletezza della ricostruzione dei crediti opposti in compensazione si risolve nella mancata dimostrazione dell'eccezione stessa e, quindi, nell'inopponibilità di essa, come di qualunque altra causa di estinzione dell'obbligazione.