10 Gen Art. 2962 — Compimento della prescrizione
Posted at 20:33h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo V – Della prescrizione e della decadenza > Capo I – Della prescrizione > Sezione IV – Del termine della prescrizione
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]