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Art. 2933 — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Art. 2933 — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo [ 612 c.p.c. ss. ].

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25890/2017

L’art. 2933, comma 2, c.c., che limita l’esecuzione forzata degli obblighi di non fare, vietando la distruzione della cosa che sia di pregiudizio all’economia nazionale, va riferito alle sole fonti di produzione o distribuzione della ricchezza dell’intero paese e, pertanto, non è invocabile per evitare lo spostamento di una costruzione alla distanza prescritta dalle norme in materia, comportando la persistenza di detta costruzione, al contrario, una lesione di pur rilevanti interessi individuali.

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Cass. civ. n. 6665/2011

In tema di esecuzione coattiva di obblighi di non fare, l’art. 2933 c.c. consente di ottenere il ripristino della situazione precedente soltanto nei limiti delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna al “non facere” e, in caso di non adempimento spontaneo, mediante il procedimento di esecuzione coattiva disciplinato nell’art. 612 c.p.c.. Ne consegue che una pronuncia emessa in sede possessoria che abbia ad oggetto esclusivamente atti di molestia compiuti su una specifica porzione di terreno non può, nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 612 c.p.c., essere estesa ad ogni tipo di molestie realizzabili sui fondi, anche diversi da quello indicato nel ricorso possessorio, che si trovino nella disponibilità dei ricorrenti.

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Cass. civ. n. 866/2007

In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali – nella specie, del diritto di veduta – rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, salvo il dovere, imposto dall’art. 2933, secondo comma, c.c., di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa è di pregiudizio per l’economia nazionale.

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Cass. civ. n. 6582/1994

Le norme del codice civile sulle distanze fra gli edifici e quelle, ivi richiamate, dei regolamenti edilizi locali, che disciplinano, eventualmente, la materia in modo diverso, fondano, nelle controversie fra privati, il diritto soggettivo di colui che si ritenga danneggiato dalla loro violazione al risarcimento del danno ed alla riduzione in pristino ovvero allo spostamento della costruzione alla distanza prescritta dalle dette fonti normative, senza che possa in contrario rilevare — almeno in via di principio — il disposto dell’art. 2933 c.c., e l’ivi previsto divieto di costruzioni pregiudizievoli per l’economia nazionale.

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Cass. civ. n. 12557/1992

La sanzione, ai sensi dell’art. 872 c.c., dell’abbattimento di fabbricati costruiti in violazione delle norme sulle distanze legali è applicabile indipendentemente dallo stato di buona o di mala fede del possessore, ed altresì non trova ostacolo nella norma di cui al capoverso dell’art. 2933 c.c., che limita l’eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare nel senso di vietare la distruzione che sia di pregiudizio all’economia nazionale, dovendo intendersi la norma con riferimento alle sole fonti di produzione e distribuzione della ricchezza.

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Cass. civ. n. 1434/1987

L’art. 2933 c.c. – il quale vieta, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di non fare, la distruzione di beni che comporti pregiudizio all’economia nazionale – si riferisce alle cose insostituibili di eccezionale importanza attinenti alle fonti di produzione e di distribuzione della ricchezza, con la conseguenza che non può essere invocato al fine di impedire – sia pure in tempi di crisi edilizia – la demolizione totale o parziale di un edificio costruito in spregio di un diritto altrui.

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