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Art. 2739 — Oggetto

Art. 2739 — Oggetto

Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre [ 1966 ], né sopra un fatto illecito [ 2043 ] o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta [ 1350 ], né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso [ 2700 ].

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui [ 2960 ] e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l’oggetto non sia comune a entrambe le parti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14300/2018

Il giuramento può essere deferito con formula “de veritate” non solo quando abbia ad oggetto un fatto proprio del giurante, ma anche ove il fatto, pur essendo posto in essere da altri, sia caduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi e della sua intelligenza; in caso contrario, qualora il fatto sia stato esclusivamente conosciuto in via indiretta dal giurante medesimo, il giuramento va deferito con formula “de scientia”. La valutazione del fatto e, quindi, della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed è, perciò, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

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Cass. civ. n. 12866/2009

Il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall’art. 2739 c.c., trovando il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.

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Cass. civ. n. 476/2009

Il giuramento decisorio con formula “de ventate” può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio “de ventate” deferito all’erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l’estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

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Cass. civ. n. 5994/2007

La disposizione dell’articolo 2739 c.c. vieta di deferire o riferire il giuramento sopra un fatto illecito quando questo riguardi la persona del giurante, sicché essa non opera quando il fatto illecito riguardi la parte avversa. Deve inoltre intendersi per fatto illecito non solo quello penale o quello civile «turpe» ma anche ogni azione contrastante con norme imperative, d’ordine pubblico o di buon costume. (Nella fattispecie, relativa alla domanda di danni esperita dai congiunti del deceduto a seguito di un incidente stradale, asseritamente trasportato sulla moto condotta proprio dal convenuto, la corte di merito aveva ritenuto inammissibile il giudizio decisorio a questo deferito in quanto avrebbe inciso sulla prova dell’omicidio colposo del giurante: poiché era incontestabile che il fatto potesse essere considerato illecito, anche se non era stato accertato dal giudice penale, la S.C. ha rigettato il ricorso della sorella della vittima).

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Cass. civ. n. 737/2005

Il giuramento è ammissibile per dimostrare l’esistenza e il contenuto dell’atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l’atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già provato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

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Cass. civ. n. 15160/2002

L’art. 2739 c.c. vieta la prova per giuramento sull’esistenza di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, perché nessuna prova potrebbe supplire al documento mancante, mentre il giuramento decisorio può essere deferito nel caso in cui l’atto scritto è sussistente e la prova tende a dimostrare non l’esistenza del contratto, ma soltanto il suo carattere simulatorio.

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Cass. civ. n. 4308/2001

Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa in tal via superare la nullità derivante dall’inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell’esito negativo del giuramento deferito, nell’ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell’istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici).

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Cass. civ. n. 8423/1998

In tema di giuramento, la norma di cui all’art. 2739 c.c. (divieto di deferimento del giuramento su fatti illeciti) trova il suo fondamento nell’opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo di responsabilità non soltanto penale, ma anche civile od amministrativa, sì che la locuzione «fatto illecito» (che ha sostituito quella di «fatto delittuoso» contenuta nell’art. 1364 del codice previgente) va intesa nella sua (più ampia) portata di atto contrastante con norme imperative, di ordine pubblico, di buon costume o, comunque, turpe o riprovevole secondo la coscienza collettiva del tempo. (Nella specie, pronunciando in sede di controversia circa le condizioni della separazione personale tra due coniugi, il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile il giuramento decisorio deferito alla moglie dall’ex marito circa la presunta asportazione di vari oggetti dalla casa coniugale, attesane la natura di giuramento su fatto illecito. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la decisione impugnata).

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Cass. civ. n. 6911/1998

Il divieto contenuto nell’art. 2739 c.c. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito opera nei confronti dell’autore del fatto illecito e non anche del soggetto leso, dal momento per cui, qualora sia tale ultimo soggetto a prestare giuramento, non si pone il problema (per scongiurare il quale il legislatore ha posto il divieto in questione) di evitare al giurante il dilemma di confessarsi autore di un fatto illecito, o di giurare il falso. In ogni caso, inoltre, il divieto va riguardato con riferimento alle circostanze specificamente capitolate, sussistendo il divieto suddetto solo quando a rivestire il carattere di illiceità sia il fatto oggetto del giuramento, e non un fatto diverso che possa eventualmente essere desunto a carico del giurante, per via di illazioni e della correlazione del fatto medesimo con elementi intrinseci ed affermazioni di parte.

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Cass. civ. n. 5789/1998

La parte che abbia deferito al legale rappresentante di una società il giuramento decisorio nella forma de veritate, invece che de scientia, con riferimento a fatti di cui lo stesso non sia stato autore o partecipe, non può dolersi del mancato adattamento di ufficio della formula del giuramento da parte del giudice, poiché le modificazioni sostanziali della formula del giuramento decisorio possono essere apportate soltanto dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

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Cass. civ. n. 4365/1995

Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all’attività della stessa non può configurarsi come giuramento de ventate se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo.

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Cass. civ. n. 5163/1993

In tema di giuramento, qualora trattisi di giuramento de scientia, la formula deve essere redatta, a pena di inammissibilità, in modo che, ripetendola, il giurante affermi o neghi non già un fatto, bensì la conoscenza che egli ne abbia, poiché soltanto questa costituisce l’oggetto del giuramento.

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Cass. civ. n. 7861/1990

Con riguardo alla domanda diretta a far valere la simulazione relativa di una vendita immobiliare, dissimulante una donazione, asseritamente nulla per difetto di forma ovvero revocabile per ingratitudine, mentre la prova testimoniale inter partes è ammissibile per il combinato disposto degli artt. 1417 e 2725 c.c. soltanto se è intesa a dimostrare la perdita incolpevole della eventuale controdichiarazione attestante l’esistenza dell’asserito contratto di donazione dissimulato, è inammissibile il deferimento sul punto del giuramento decisorio, dato che questo, essendo diretto a far dipendere la decisione della lite dalla coscienza della parte, non è un mezzo di prova documentale e non può quindi sostituire l’atto scritto richiesto ad substantiam dall’art. 1350 c.c. per ogni convenzione riguardante diritti reali immobiliari.

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Cass. civ. n. 7713/1990

Il giuramento può essere deferito con una formula de ventate anche nel caso in cui un fatto, non proprio della parte che è chiamata a giurare, debba essere necessariamente caduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza; viceversa, il giuramento non può essere formulato se non con riferimento alla conoscenza che la parte chiamata a giurare abbia o non abbia di un fatto che non gli è proprio o che non sia necessariamente caduto sotto l’esperienza diretta dei suoi sensi o della sua intelligenza, e cioè con una formula de scientia.

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Cass. civ. n. 5171/1987

Con riguardo al giuramento de ventate, che, secondo il disposto dell’art. 2739 c.c., è ammissibile unicamente se si riferisce ad un fatto proprio della parte a cui il giuramento è deferito, per «fatto proprio» deve intendersi non soltanto l’attività personale del giurante, ma anche ogni avvenimento esterno (e quindi anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti) nei limiti in cui possano essere stati percepiti dal giurante medesimo. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice in merito il quale aveva ritenuto inammissibile il giuramento deferito dal lavoratore al datore di lavoro in ordine alle modalità della prestazione lavorativa sull’erroneo rilievo che quest’ultima non costituisce fatto proprio del datore di lavoro).

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Cass. civ. n. 560/1985

Il mandato, con o senza rappresentanza, per il compimento di un atto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, quale l’acquisto o la vendita di immobili, resta a sua volta soggetto a tale forma, a pena di nullità, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2739 c.c., non può essere oggetto di giuramento.

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Cass. civ. n. 5296/1981

Il giuramento — sia esso decisorio o suppletorio — non può essere deferito al fine di ottenere dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico o di una situazione giuridica, né per provocare l’espressione di apprezzamenti od opinioni, specialmente se questi comportino la valutazione di situazioni giuridiche; infatti, la sua formula deve avere ad oggetto circostanze specifiche, percepibili dal giurante con i sensi o con l’intelligenza, cioè fatti storici.

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