Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4308 del 24 marzo 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4308 del 24 marzo 2001

Testo massima n. 1

Il divieto di deferire giuramento sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, poiché mira ad evitare che il contraente possa in tal via superare la nullità derivante dall’inosservanza della forma prescritta ad substantiam, opera solo tra le parti del contratto e non anche nei confronti del terzo che invochi il contratto inter alios semplicemente come fatto storico. [ Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito resa sulla base dell’esito negativo del giuramento deferito, nell’ambito di una controversia per il riconoscimento di mansioni superiori, dal lavoratore nei confronti dell’istituto di credito datore di lavoro, avente ad oggetto la stipulazione da parte del primo di contratti di mutuo con enti pubblici ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze