14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 737 del 17 gennaio 2005
Testo massima n. 1
Il giuramento è ammissibile per dimostrare l’esistenza e il contenuto dell’atto scritto richiesto a pena di nullità nel caso che l’atto sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale smarrimento si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già provato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.
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